Le derrate alimentari possono recare le seguenti designazioni:
«vegetariano» o «ovo-latto-vegetariano» o «ovo-latto-vegetaliano», se non contengono ingredienti né sostanze ausiliarie per la lavorazione di origine animale, eccezion fatta per latte, componenti del latte come il lattosio, uova, componenti dellʼuovo, prodotti apistici come miele o cere dʼapi e grasso di lana/lanolina proveniente da lana di ovini vivi;
«ovo-vegetariano» o «ovo-vegetaliano», se non contengono ingredienti di origine animale né sostanze ausiliarie per la lavorazione di origine animale, eccezion fatta per uova, componenti dellʼuovo, prodotti apistici come miele o cere dʼapi e grasso di lana/lanolina proveniente da lana di ovini vivi;
«latto-vegetariano» o «latto-vegetaliano», se non contengono ingredienti o sostanze ausiliarie per la lavorazione di origine animale, eccezion fatta per latte, componenti del latte come il lattosio, prodotti apistici come miele o cere dʼapi e grasso di lana/lanolina proveniente da lana di ovini vivi;
«vegano» o «vegetaliano», se non contengono né ingredienti né sostanze ausiliarie per la lavorazione di origine animale.
Le derrate alimentari e gli ingredienti che sono fabbricati impiegando sostanze ausiliarie per la lavorazione di origine animale possono essere designati con una denominazione secondo il capoverso 1 lettere a–c, se sono separati dai corrispondenti componenti proteici animali delle sostanze ausiliarie per la lavorazione e purificati.
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