La denominazione specifica può essere sostituita da denominazioni che sono protette secondo l’ordinanza del 28 maggio 19971sulle DOP/IGP, l’ordinanza del 2 settembre 20152DOP/IGP per prodotti non agricoli, una legislazione cantonale analoga oppure un trattato internazionale vincolante per la Svizzera.
Le denominazioni specifiche riguardanti carne, preparazioni a base di carne e prodotti a base di carne di cui all’articolo 9 ODOA3non possono essere sostituite da denominazioni di cui al capoverso 1; è fatto salvo l’articolo 9 capoverso 4 ODOA.
L’utilizzo di denominazioni protette per il vino è disciplinato nell’ordinanza del 14 novembre 20074sul vino, l’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20165sulle bevande e nelle corrispondenti legislazioni cantonali.