Non è necessario un elenco degli ingredienti nel caso di:
frutta e verdura fresca, comprese le patate, che non sia stata sbucciata, tagliata o manipolata analogamente;
acqua potabile contenente anidride carbonica nella cui denominazione figura questa caratteristica;
aceto di fermentazione fabbricato a partire da una sola sostanza di base a cui non è stato aggiunto alcun altro ingrediente;
formaggio e burro nonché latte e panna fermentati, purché siano stati impiegati esclusivamente i seguenti ingredienti:
1. sostanze costitutive del latte, enzimi e colture di microrganismi necessari alla loro fabbricazione,
2. il sale necessario alla produzione di formaggi (salvo il formaggio fresco o fuso); qualora sia stato utilizzato sale (sale da cucina o sale comune) iodato o fluorato, è necessario fornire un’indicazione relativa alla iodurazione o alla fluorizzazione;
e. derrate alimentari fabbricate a partire da un solo ingrediente, se la denominazione specifica è identica alla denominazione degli ingredienti o se permette di identificare chiaramente il genere di ingredienti;
f. bevande con un tenore alcolico superiore allʼ1,2 per cento in volume.
I seguenti componenti di una derrata alimentare non devono essere compresi nell’elenco degli ingredienti:
componenti di un ingrediente eliminati temporaneamente durante la fabbricazione e poi aggiunti nuovamente alla derrata alimentare, senza superare quantitativamente la parte allo stato originale;
additivi ed enzimi alimentari:
1. considerati additivi trasferiti ai sensi dell’articolo 4 dell’ordinanza del DFI del 25 novembre 20131sugli additivi, purché essi non svolgano più alcuna funzione tecnologica nel prodotto finito, oppure
2. utilizzati come sostanze ausiliarie per la preparazione;
c. sostanze di supporto e altre sostanze diverse dagli additivi alimentari, ma utilizzate nella stessa maniera e allo stesso scopo delle sostanze di supporto e soltanto nelle quantità assolutamente necessarie;
d. sostanze diverse dagli additivi alimentari, ma utilizzate nella stessa maniera e allo stesso scopo delle sostanze ausiliarie per la lavorazione e presenti nel prodotto finito, eventualmente anche in forma modificata;
e. acqua:
1. se il suo impiego durante la fabbricazione serve unicamente a ricostituire un ingrediente in forma concentrata o disidratata, oppure
2. se è considerata liquido di copertura che di norma non è consumato.