(art. 8 cpv. 5)
| Denominazione della categoria | Designazione |
|---|---|
| 1. Acqua aggiunta e ingredienti volatili | Sono indicati in funzione del loro peso nel prodotto finito. La quantità di acqua aggiunta come ingrediente in una derrata alimentare è determinata sottraendo dalla quantità totale del prodotto finito la quantità di tutti gli altri ingredienti utilizzati. Questa quantità può non essere presa in considerazione se, in termini di peso, non supera il 5 per cento del prodotto finito. Questa deroga non si applica alla carne, alle preparazioni a base di carne, ai prodotti della pesca non trasformati e ai molluschi bivalvi non trasformati. |
| 2. Ingredienti utilizzati sotto forma concentrata o disidratata e ricostituiti durante la fabbricazione | Possono essere indicati nell’elenco in funzione del loro peso prima della concentrazione o della disidratazione. |
| 3. Ingredienti utilizzati in derrate alimentari concentrate o disidratate che sono destinate a essere ricostituite mediante l’aggiunta di acqua | Possono essere indicati secondo l’ordine delle proporzioni nel prodotto ricostituito, purché l’elenco degli ingredienti sia accompagnato da diciture quali «ingredienti del prodotto ricostituito» o «ingredienti del prodotto pronto al consumo». |
| 4. Frutta, verdura o funghi nessuno dei quali predomina in modo significativo in termini di peso, utilizzati in una miscela come ingredienti di una derrata alimentare in proporzioni potenzialmente variabili | Possono figurare nell’elenco degli ingredienti con la denominazione di «frutta», «verdura» o «funghi» seguita dalla dicitura «in proporzione variabile» immediatamente seguita dall’enumerazione dei frutti, delle verdure o dei funghi presenti. In questi casi la miscela è indicata nell’elenco degli ingredienti, conformemente all’articolo 8 capoverso 2 sulla base del peso totale della frutta, della verdura o dei funghi presenti. |
| 5. Miscele di spezie o piante aromatiche, nessuna delle quali predomina in peso in modo significativo | Possono essere enumerate secondo un ordine diverso, purché l’elenco degli ingredienti sia accompagnato da una dicitura quale «in proporzione variabile». |
| 6. Ingredienti che costituiscono meno del 2 per cento del prodotto finito | Possono essere elencati in un ordine diverso dopo gli altri ingredienti. |
| 7. Ingredienti simili o sostituibili tra di loro, suscettibili di essere utilizzati nella fabbricazione o nella preparazione di una derrata alimentare senza alterarne la composizione, la natura o il valore percepito, e nella misura in cui costituiscano meno del 2 per cento del prodotto finito | Possono essere indicati nell’elenco degli ingredienti mediante la dicitura «contiene … e/o …», nel caso in cui almeno uno di non più di due ingredienti sia presente nel prodotto finito. Questa disposizione non si applica agli additivi alimentari o agli ingredienti elencati nella parte C del presente allegato né alle sostanze o ai prodotti che provocano allergie o intolleranze elencate nell’allegato 6. |
| 8. Oli raffinati di origine vegetale | Possono essere raggruppati nell’elenco degli ingredienti sotto la denominazione di «oli vegetali», immediatamente seguita da un elenco di indicazioni dell’origine vegetale specifica ed eventualmente dalla dicitura «in proporzione variabile». Se raggruppati, gli oli vegetali sono inseriti nell’elenco degli ingredienti sulla base del loro peso complessivo. La dicitura «totalmente o parzialmente idrogenato», a seconda dei casi, deve accompagnare l’indicazione di un olio idrogenato. |
| 9. Grassi raffinati di origine vegetale | Possono essere raggruppati nell’elenco degli ingredienti sotto la designazione «grassi vegetali», immediatamente seguita da un elenco di indicazioni dell’origine specifica vegetale ed eventualmente anche dalla dicitura «in proporzione variabile». Se raggruppati, i grassi vegetali sono inseriti nell’elenco degli ingredienti sulla base del loro peso complessivo. L’espressione «totalmente o parzialmente idrogenato», a seconda dei casi, deve accompagnare l’indicazione di un grasso idrogenato. |
Gli ingredienti che appartengono a una delle categorie di derrate alimentari sottoelencate e che sono componenti di un’altra derrata alimentare possono essere designati con la denominazione di tale categoria invece che con la denominazione specifica. È fatto salvo l’articolo 11.
| Denominazione della categoria | Designazione |
|---|---|
| 1. Oli raffinati di origine animale | «Olio» accompagnato dall’aggettivo «animale» oppure dall’indicazione dell’origine animale specifica. L’espressione «totalmente o parzialmente idrogenato», a seconda dei casi, deve accompagnare la dicitura di un olio idrogenato. |
| 2. Grassi raffinati di origine animale | «Grasso» o «materia grassa», con l’aggiunta dell’aggettivo «animale» oppure dell’indicazione dell’origine animale specifica. L’espressione «totalmente o parzialmente idrogenato», a seconda dei casi, deve accompagnare la dicitura di un grasso idrogenato. |
| 3. Miscele di farine di due o più specie di cereali | «Farine», seguita dall’enumerazione delle specie di cereali da cui sono fabbricate, in ordine decrescente di peso. |
| 4. Amidi e fecole naturali e modificati per via fisica o enzimatica | «Amido(i)/fecola(e)» |
| 5. Qualsiasi specie di pesce quando il pesce costituisce un ingrediente di un’altra derrata alimentare, purché la denominazione e la presentazione di quest’ultima non facciano riferimento a una precisa specie di pesce | «Pesce(i)» |
| 6. Qualsiasi specie di formaggio quando il formaggio o una miscela di formaggi costituisce un ingrediente di un’altra derrata alimentare, purché la denominazione e la presentazione di quest’ultima non facciano riferimento a una precisa specie di formaggio | «Formaggio(i)» |
| 7. Tutte le spezie che non superino il 2 per cento in peso della derrata alimentare | «Spezia(e)» o «Miscela di spezie» |
| 8. Tutte le piante o parti di piante aromatiche che non superino il 2 per cento in peso del prodotto «Pianta(e) aromatica(che)» o «miscela di piante aromatiche» | «Pianta(e) aromatica(che)» o «Miscela di piante aromatiche» |
| 9. Qualsiasi preparazione di gomma utilizzata nella fabbricazione della gomma base per le gomme da masticare | «Gomma base» |
| 10. Pangrattato di qualsiasi origine | «Pangrattato» |
| 11. Qualsiasi categoria di saccarosio | «Zucchero» |
| 12. Destrosio anidro e destrosio monoidrato | «Destrosio» |
| 13. Sciroppo di glucosio e sciroppo di glucosio disidratato | «Sciroppo di glucosio» |
| 14. Tutte le proteine del latte (caseine, caseinati e proteine del siero di latte) e loro miscele | «Proteine del latte» |
| 15. Burro di cacao di pressione o di torsione o raffinato | «Burro di cacao» |
| 16. Tutti i tipi di vino | «Vino» |
0 commentaries
Usa la pagina corrente come contesto per ricerca, sintesi, confronti e bozze.