817.022.31OAddDepartmental Ordinance1 gen 2014Fonte originale
Gli additivi trasferiti sono additivi provenienti dagli ingredienti di una derrata alimentare composta.
Il trasferimento («carry-over») è ammesso se l’additivo:
può essere utilizzato nell’ingrediente impiegato e la derrata alimentare composta non è elencata nell’allegato 6 numero 1 o 2;
è ammesso negli additivi, negli enzimi o negli aromi aggiunti, è stato trasferito da questi ultimi nella derrata alimentare e non ha alcuna funzione tecnologica nella derrata alimentare finita;
è impiegato in una derrata alimentare destinata a essere utilizzata soltanto nella preparazione di una derrata alimentare composta e la sua utilizzazione nella derrata alimentare composta è ammessa dalla presente ordinanza.
a. nelle derrate alimentari composte senza zuccheri aggiunti;
b. nelle derrate alimentari composte a ridotto contenuto calorico;
c. nelle derrate alimentari composte come razione giornaliera per un’alimentazione contro l’aumento di peso;
d. nelle derrate alimentari composte non cariogene;
e. nelle derrate alimentari composte con durata di conservazione prolungata.1
Indipendentemente dal capoverso 2 il trasferimento di additivi impiegati come edulcoranti è ammesso nei seguenti casi, purché l’edulcorante sia ammesso per uno degli ingredienti:
Se un additivo è aggiunto a un aroma, a un additivo o a un enzima di una derrata alimentare e svolge in essa una funzione tecnologica, esso è considerato quale additivo di tale derrata alimentare e non dell’aroma, dell’additivo o dell’enzima aggiunto e deve quindi essere conforme alle condizioni predefinite per l’utilizzazione di tale derrata alimentare.2
Gli additivi trasferiti non sono ammessi in:
alimenti per lattanti e negli alimenti di proseguimento;
alimenti per lo svezzamento a base di cereali e nelle altre pappe di complemento per lattanti e bambini in tenera età;
alimenti dietetici destinati a fini medici speciali per lattanti e bambini in tenera età.
Le eccezioni di cui al capoverso 4 sono disciplinate nell’allegato 5 numero 5 parte B.
Footnotes
Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1465). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1465). ↩
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