818.331ORMTFederal Council Ordinance1 giu 2018Fonte originale
I registri cantonali dei tumori trasmettono ogni anno entro il 1° dicembre al servizio nazionale di registrazione dei tumori i dati registrati, aggiornati e completati l’anno precedente secondo l’articolo 12 LRMT.
Il servizio nazionale di registrazione dei tumori comunica al più tardi sei settimane dopo la ricezione dei dati eventuali inesattezze ai registri cantonali dei tumori.
I registri cantonali dei tumori trasmettono al più tardi sei settimane dopo la segnalazione delle inesattezze i dati rettificati al servizio nazionale di registrazione dei tumori.
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