818.331ORMTFederal Council Ordinance1 giu 2018Fonte originale
La domanda di aiuti finanziari deve contenere quanto segue:
una descrizione scientifica della malattia della quale il registro tratta i dati, nonché informazioni sulla diffusione della malattia;
la prova che il registro persegue almeno uno degli scopi di cui all’articolo 2 LRMT;
un preventivo dettagliato e un piano di finanziamento per la gestione del registro;
conferme che attestino i contributi finanziari di Cantoni o terzi;
la prova che è garantita la qualità dei dati del registro secondo lo stato della scienza e della tecnica;
la prova che i dati trattati sono stati raccolti in conformità alle principali disposizioni legali;
la prova che i dati trattati consentono analisi o proiezioni su scala nazionale e che essi sono rilevanti ai fini della stesura dei rapporti sulla salute.
Se è previsto che il registro raccolga dati relativi a malattie rare maligne, occorre inoltre dimostrare che questi dati sono comparabili sul piano internazionale.
L’UFSP può richiedere informazioni supplementari.
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