824.01OSCiFederal Council Ordinance1 ott 1996Fonte originale
(art. 78 LSC)
La persona soggetta al servizio civile che, allo scopo di sottrarre se stessa o altri in modo durevole o temporaneo all’adempimento del servizio civile, usa mezzi destinati a trarre in inganno il CIVI o un’altra autorità, è punita con la multa.1
In casi di poca gravità l’infrazione è punita in via disciplinare.
Footnotes
Nuovo testo giusta l’art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459). ↩
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