(art. 4a lett. c e 7 cpv. 4 LSC)
- La persona che presta servizio civile si annuncia presso la rappresentanza svizzera competente entro la settimana successiva al suo arrivo nel Paese d’impiego. Può annunciarsi per via elettronica se:
- nel Paese d’impiego non esiste una rappresentanza svizzera;
- il viaggio per recarsi alla rappresentanza svizzera non è ragionevolmente esigibile.
- Il capoverso 1 si applica anche se durante l’impiego la persona che presta servizio civile viene distaccata in un altro Paese.
- Nel quadro del suo impiego all’estero, la persona che presta servizio civile non è autorizzata a diffondere o approfondire correnti di pensiero religiose o ideologiche o a partecipare ad attività volte alla diffusione di simili correnti di pensiero né durante l’orario di lavoro né durante il suo tempo libero.
- Durante l’orario di lavoro e nel tempo libero si attiene alle prescrizioni del CIVI e dell’istituto d’impiego, in particolare a quelle in materia di sicurezza.
- Nelle situazioni di crisi, in particolare in caso di evacuazione, segue le raccomandazioni del DFAE in materia di sicurezza nonché le istruzioni della rappresentanza svizzera competente.
- In caso di malattia o di infortunio, informa senza indugio il CIVI e l’assicurazione militare:
- se il suo stato richiede cure mediche di lunga durata;
- se è necessario decidere in merito a un eventuale rimpatrio.
- Essa informa il CIVI sul suo impiego secondo le modalità previste da quest’ultimo.