824.01OSCiFederal Council Ordinance1 ott 1996Fonte originale
(art. 11 e 12 LSC)
Il CIVI pronuncia il licenziamento dal servizio civile delle persone assoggettate e la loro esclusione dal servizio civile o da prestazioni di servizio civile.
Il licenziamento e l’esclusione dal servizio civile sono definitivi.
Le persone soggette al servizio civile che erano incorporate nell’esercito quali militari in ferma continuata, vengono licenziate alla fine dell’anno nel quale sarebbero state prosciolte secondo la legislazione militare qualora non avessero prestato il loro servizio militare in qualità di militari in ferma continuata.1
Nella sua decisione riguardante l’esclusione dal servizio civile o da prestazioni di servizio civile, il CIVI considera in particolare:
gli atti commessi dalla persona soggetta al servizio civile o di cui è accusata;
la reputazione della persona soggetta al servizio civile;
i diritti di terzi;
se può essere ragionevolmente preteso che l’istituto d’impiego e le altre persone soggette al servizio civile svolgano un impiego insieme a tale persona;
se la corretta esecuzione è a rischio;
l’immagine del servizio civile presso l’opinione pubblica.
Footnotes
Nuovo testo giusta l’all. 7 cifra II n. 7 dell’O del 22 nov. 2017 concernente l’obbligo di prestare servizio militare, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7405). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.