(art. 11 cpv. 3 lett. a e b nonché art. 33 LSC)
- Il CIVI può far esaminare da un medico di fiducia la persona soggetta al servizio civile che presenta una richiesta di licenziamento anticipato motivata e corredata della necessaria documentazione su domanda della stessa oppure d’ufficio.
- Durante la visita il medico di fiducia valuta:
- il grado di capacità lavorativa della persona soggetta al servizio civile;
- la gravità dei suoi problemi di salute;
- se le possibilità d’impiego proposte dal CIVI sono compatibili con i problemi di salute che la persona sostiene di avere.
- Il medico di fiducia espone le misure che ritiene necessarie.
- Se in base agli esami effettuati o alla documentazione in suo possesso il medico di fiducia non è in grado di giungere a una valutazione definitiva, il CIVI dispone i necessari accertamenti supplementari.
- Se il medico di fiducia è in grado di effettuare la valutazione di cui al capoverso 2 lettera a in base alla documentazione in suo possesso, la visita medica non è necessaria.
- Il medico di fiducia può essere un medico dell’ufficio competente del Servizio sanitario dell’esercito.
- In particolare, presenta un’incapacità al lavoro duratura una persona soggetta al servizio civile alla quale è stato riconosciuto dagli organi competenti un grado di invalidità di almeno il 70 per cento. In questi casi, il CIVI non consulta alcun medico di fiducia.
- Il CIVI può dichiarare durevolmente incapace al lavoro una persona soggetta al servizio civile che soffre di una malattia grave con decorso evolutivo o con manifestazioni periodiche che comportano ripetutamente periodi di incapacità al lavoro. Esso consulta a questo scopo un medico di fiducia.