(art. 7, 11 cpv. 2bise 24 LSC)
- Il CIVI può autorizzare d’ufficio un differimento del servizio per le persone soggette al servizio civile che devono acquisire le qualifiche tecniche prima dell’impiego all’estero. È possibile differire il servizio per un massimo di sei anni prima del licenziamento dall’obbligo del servizio civile.
- Le persone soggette al servizio civile che intendono chiedere il differimento del servizio civile presentano al CIVI una richiesta scritta e la documentazione seguente:
- la dichiarazione, confermata dall’istituto d’impiego, di voler effettuare un impiego all’estero dopo aver acquisito le qualifiche tecniche richieste; e
- l’attestazione di un istituto di formazione che certifica la frequenza o l’iscrizione avvenuta alla formazione.
- Se vengono meno le condizioni per un differimento d’ufficio del servizio attestate dai documenti di cui al capoverso 2, il CIVI revoca il differimento e la persona interessata adempie il suo obbligo di prestare il servizio civile conformemente all’articolo 39a .