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Art. 50

824.01OSCiFederal Council Ordinance1 ott 1996Fonte originale

(art. 32 LSC)1

  1. La persona soggetta al servizio civile avvisa il CIVI qualora rinunci al congedo per l’estero o intenda prenderlo più tardi. Il CIVI annulla il congedo per l’estero ove esso non sia preso entro due mesi dall’inizio del congedo autorizzato.2
  2. La persona soggetta al servizio civile che si trova in congedo all’estero comunica al CIVI un recapito in Svizzera.3

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4877).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4877).

  3. Nuovo testo giusta l’all. 7 cifra II n. 7 dell’O del 22 nov. 2017 concernente l’obbligo di prestare servizio militare, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7405).

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