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Art. 59

824.01OSCiFederal Council Ordinance1 ott 1996Fonte originale

(art. 26 cpv. 1 LSC; art. 13 LAS)1

  1. Se necessario, il CIVI indica alle persone soggette al servizio civile bisognose di aiuto i servizi pubblici o privati specializzati.2
  2. Consiglia, se così richiesto, le persone soggette al servizio civile nelle questioni giuridiche relative all’adempimento del servizio civile.
  3. .3
  4. Le autorità d’assistenza sociale del Cantone di dimora sono competenti per la consulenza e il sostegno sociale di una persona che presta servizio civile ed effettua il suo periodo d’impiego fuori del Cantone di domicilio quando essa, per presentarsi alle autorità d’assistenza sociale di quest’ultimo Cantone, sarebbe presumibilmente assente dall’istituto d’impiego per più di una giornata di lavoro.4

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

  3. Abrogato dalla cifra I dell’O del 3 giu. 2016, con effetto dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 6 mar. 2009, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1101).

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