824.01OSCiFederal Council Ordinance1 ott 1996Fonte originale
(art. 40a LSC)
Il CIVI può dare in prestito a tutti gli istituti d’impiego targhe segnaletiche a scopo d’identificazione.
Esso può dare in prestito agli istituti d’impiego, a scopo d’identificazione in caso di impieghi di gruppo, il seguente materiale:
vestiti impermeabili;
colonne informative;
altri oggetti adeguati per identificare gli istituti d’impiego.
L’istituto d’impiego assume i costi risultanti dall’apposizione di informazioni relative all’istituto d’impiego sulle targhe segnaletiche e sulle colonne informative.
Il materiale dato in prestito rimane di proprietà della Confederazione. Gli istituti d’impiego provvedono alla sua manutenzione. Se necessario, il CIVI può fornire il materiale sostitutivo.
Gli istituti d’impiego danno in prestito alle persone che prestano servizio civile i vestiti impermeabili e li ritirano alla fine del periodo d’impiego.
Gli istituti d’impiego e le persone che prestano servizio civile possono utilizzare il materiale in prestito soltanto per attività svolte nell’ambito del servizio civile e non possono venderlo né darlo in pegno.
Il CIVI emana istruzioni concernenti la restituzione del materiale dato in prestito.
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