Sono considerati stranieri che fruiscono di immunità e privilegi ai sensi dell’articolo 1a capoverso 2 lettera a LAVS:1
- 2 i membri del personale delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative e delle missioni speciali di cui all’articolo 2 della legge del 22 giugno 20073sullo Stato ospite, nonché i membri delle loro famiglie senza attività lucrativa;
- 4 i membri del personale di carriera dei posti consolari, nonché i membri delle loro famiglie senza attività lucrativa;
- 5 le persone beneficiarie di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera a della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite, nonché i membri delle loro famiglie senza attività lucrativa, se tali persone beneficiarie sono chiamate in veste ufficiale presso un’organizzazione intergovernativa, un’istituzione internazionale, un segretariato o altro organo istituito da un trattato internazionale, una commissione indipendente, un tribunale internazionale, un tribunale arbitrale o un altro organismo internazionale ai sensi della legge sullo Stato ospite;
- 6 il personale di IATA7e SITA8, nonché i membri delle loro famiglie senza attività lucrativa.