- In deroga all’articolo 56biscapoverso 1, per le donne appartenenti alla generazione di transizione ai sensi dell’articolo 34biscapoverso 3 LAVS che riscuotono anticipatamente la rendita vale quanto segue:
a. se il reddito annuo medio determinante è inferiore o uguale al quadruplo dell’importo minimo della rendita di vecchiaia annua secondo l’articolo 34 LAVS, sono applicabili le seguenti aliquote di riduzione in percentuale della rendita:
b. se il reddito annuo medio determinante è superiore al quadruplo dell’importo minimo della rendita di vecchiaia annua secondo l’articolo 34 LAVS ma inferiore o uguale al quintuplo del medesimo, sono applicabili le seguenti aliquote di riduzione in percentuale della rendita:
c. se il reddito annuo medio determinante è superiore al quintuplo dell’importo minimo della rendita di vecchiaia annua secondo l’articolo 34 LAVS, sono applicabili le seguenti aliquote di riduzione in percentuale della rendita:
- L’aliquota di riduzione è stabilita sulla base del reddito annuo medio determinante per il calcolo della rendita al momento dell’anticipazione. Una successiva variazione del reddito annuo medio determinante non incide sull’aliquota di riduzione.