831.201OAIFederal Council Ordinance1 gen 1961Fonte originale
Sussidi sono versati soltanto se il bisogno di prestazioni secondo l’articolo 108bisè provato. L’UFAS emana direttive a questo scopo.
Le organizzazioni provvedono al rilevamento statistico delle prestazioni e dei loro beneficiari e adempiono le esigenze relative alla contabilità e alla qualità delle prestazioni fornite. L’UFAS emana direttive a questo scopo.
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