831.201OAIFederal Council Ordinance1 gen 1961Fonte originale
Le organizzazioni di aiuto privato agli invalidi secondo l’articolo 108 capoverso 1 che intendono ottenere sussidi devono presentare una richiesta all’UFAS. L’UFAS stabilisce quali documenti devono essere presentati in vista della conclusione di un contratto di prestazioni.
L’UFAS determina i documenti che gli devono essere presentati, nel periodo di durata del contratto, entro sei mesi a contare dalla fine dell’esercizio annuale. Prima della sua scadenza, il termine può essere prorogato dietro richiesta scritta debitamente motivata. L’inosservanza, senza ragioni valide, del termine ordinario o prorogato comporta una riduzione del sussidio di un quinto per ritardi fino a un mese e poi di un altro quinto per ogni ulteriore mese di ritardo.1
I sussidi sono versati in due acconti annui. Alla conclusione del periodo contrattuale si effettua un conguaglio.2
Il versamento di un sussidio più elevato in cambio di prestazioni più estese di quelle previste nel contratto è possibile soltanto eccezionalmente durante il periodo contrattuale in corso e soltanto previa modifica del contratto.
L’organizzazione è tenuta a informare in qualsiasi momento l’UFAS e gli uffici di revisione sull’utilizzazione dei sussidi e a consentire loro la consultazione dei suoi documenti commerciali determinanti e l’accesso alla sue sedi. L’UFAS e gli organi di controllo possono eseguire controlli a sorpresa.3
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1374). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3177). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3177). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.