831.201OAIFederal Council Ordinance1 gen 1961Fonte originale
Sono rimborsate come spese di custodia e d’assistenza in particolare:
le spese per i pasti consumati fuori casa dalle persone menzionate nell’articolo 11a capoverso 2 LAI;
le spese di viaggio e di alloggio per le persone menzionate nell’articolo 11a capoverso 2 LAI che vengono custodite o assistite da terzi;
le retribuzioni per aiuti familiari o domestici;
le retribuzioni per asili nido, scuole diurne e doposcuola;
le spese di viaggio di terzi che si recano al domicilio della persona che ha diritto alle indennità per occuparsi della custodia o dell’assistenza delle persone menzionate nell’articolo 11a capoverso 2 LAI.
Sono rimborsati solo i costi effettivi, al massimo sino a un importo corrispondente al 20 per cento dell’importo massimo dell’indennità giornaliera di cui all’articolo 24 capoverso 1 LAI, moltiplicato per il numero di giorni effettivi di integrazione effettuati.
Le spese di custodia e d’assistenza inferiori complessivamente a 20 franchi non sono rimborsate.
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