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Art. 29quater

831.201OAIFederal Council Ordinance1 gen 1961Fonte originale

La rendita d’invalidità è versata soltanto se l’assicurato rinuncia all’anticipazione della rendita di vecchiaia o la revoca conformemente all’articolo 56terOAVS1.

Footnotes

  1. RS 831.101

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