831.201OAIFederal Council Ordinance1 gen 1961Fonte originale
Nel quadro dell’esecuzione di progetti pilota ai sensi dell’articolo 68quaterLAI, l’UFAS ha i seguenti compiti:
definisce per via d’ordinanza i criteri che devono soddisfare le domande e l’attuazione dei progetti pilota;
decide sull’esecuzione di progetti pilota;
provvede al coordinamento fra i progetti pilota eseguiti in virtù della LAI nonché fra questi e i progetti pilota eseguiti in virtù della legge del 13 dicembre 20021sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili e della legge del 25 giugno 19822sull’assicurazione contro la disoccupazione;
sorveglia la valutazione dei progetti pilota.
I progetti pilota non devono compromettere le pretese legali dei beneficiari delle prestazioni.