831.201OAIFederal Council Ordinance1 gen 1961Fonte originale
Le convenzioni di collaborazione contengono come minimo disposizioni concernenti:
lo scopo;
i provvedimenti e il loro finanziamento;
le modalità di esecuzione e accompagnamento dei provvedimenti nonché l’analisi dei loro effetti;
la durata, il rinnovo e la disdetta della convenzione.
I provvedimenti previsti dalle convenzioni di collaborazione non possono derogare alle disposizioni della LAI e devono essere eseguiti a livello nazionale o di regione linguistica.
Se una convenzione di collaborazione prevede la partecipazione dell’assicurazione per l’invalidità al finanziamento dei provvedimenti, devono essere rispettate le condizioni della legge del 5 ottobre 19901sui sussidi.