831.411OPPAFederal Council Ordinance1 gen 1995Fonte originale
Il precedente istituto di previdenza comunica spontaneamente al nuovo istituto in quale misura la prestazione di libero passaggio o di previdenza è gravata da pegno o sono stati effettuati prelievi anticipati.
Comunica inoltre al nuovo istituto di previdenza il momento del prelievo anticipato e l’importo della prestazione di libero passaggio acquisita fino a quel momento.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.