Se il prelievo anticipato è stato effettuato prima dell’entrata in vigore della modifica del 10 giugno 2016 e non è più possibile accertare la quota dell’avere di vecchiaia (art. 15 LPP) rispetto all’importo prelevato, l’importo rimborsato è assegnato all’avere di vecchiaia e al rimanente avere di previdenza proporzionalmente al rapporto esistente tra questi due averi immediatamente prima del rimborso.
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