831.425OLPFederal Council Ordinance1 gen 1995Fonte originale
I fondi dei conti di libero passaggio sotto forma di risparmio puro devono essere investiti come depositi a risparmio presso una banca sottoposta alla vigilanza della Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). L’ammontare del capitale di previdenza deve sempre rispettare le norme di cui all’articolo 13 capoverso 5.
I fondi investiti da una fondazione di libero passaggio a nome proprio presso una banca sono considerati, ai sensi della legge dell’8 novembre 19341sulle banche, come depositi a risparmio di ogni singolo assicurato.
Per l’investimento dei fondi nel settore del libero passaggio, l’istituto collettore è soggetto alle norme in materia di investimenti di cui all’articolo 71 LPP2e agli articoli 49–58 OPP 23. L’istituto deve in particolare assicurarsi che il patrimonio sia impiegato conformemente agli scopi previsti e che la sicurezza delle prestazioni sia sufficientemente garantita.
L’autorità preposta alla vigilanza sull’istituto collettore può in particolare ordinare l’esecuzione di perizie e simulazioni di crisi (stress test). Se la sicurezza delle prestazioni risulta essere non sufficientemente garantita, prende misure appropriate; può anche esigere modifiche all’investimento del patrimonio.