831.425OLPFederal Council Ordinance1 gen 1995Fonte originale
Il Fondo di garanzia copre i costi dell’Ufficio centrale del 2° pilastro, da contabilizzare separatamente nel rendiconto annuale, con i mezzi di cui all’articolo 12a dell’ordinanza del 22 giugno 19981sul Fondo di garanzia LPP.2
Il Fondo di garanzia può riscuotere dagli istituti che gestiscono conti o polizze di libero passaggio, alla fine di ogni anno civile, un contributo destinato a coprire le spese risultanti dai casi trasmessi.