(art. 19h )
Conversione della parte di rendita in una rendita vitalizia
- La parte di rendita assegnata al coniuge creditore è convertita in una rendita vitalizia applicando la formula seguente:
- Ove:
designa il valore attuale della rendita vitalizia pagabile in rate mensili al coniuge debitore (in funzione del suo sesso e della sua età);
designa il valore attuale della rendita vitalizia pagabile in rate mensili al coniuge creditore (in funzione del suo sesso e della sua età);
designa l’aspettativa del coniuge debitore (in funzione del suo sesso e della sua età) a una rendita vedovile vitalizia pagabile in rate mensili, calcolata secondo il metodo collettivo;
il rapporto tra l’importo della rendita vedovile stabilita dal regolamento e quello della rendita corrente del coniuge debitore.
- I valori attuali e le aspettative sono calcolati utilizzando le basi tecniche LPP pertinenti al momento determinante per il calcolo. Sono impiegate le tavole generazionali non consolidate applicabili nell’anno civile del calcolo e la media ponderata dei tassi d’interesse tecnici medi figuranti nell’ultimo rapporto sulla situazione finanziaria degli istituti di previdenza pubblicato dalla Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale1.