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Art. 103

832.10LAMalFederal Act1 gen 1996Fonte originale
  1. Le prestazioni assicurative per cure effettuate prima dell’entrata in vigore della presente legge sono concesse secondo il diritto previgente.
  2. Le indennità giornaliere correnti all’entrata in vigore della presente legge e assicurate presso le casse malati riconosciute vanno al massimo concesse durante ancora due anni conformemente al previgente ordinamento sulla durata del diritto alle prestazioni.

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