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Art. 105a

832.10LAMalFederal Act1 gen 1996Fonte originale
  1. I richiedenti l’asilo, le persone ammesse provvisoriamente e quelle bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora sono escluse dall’effettivo degli assicurati determinante per la compensazione dei rischi se soggiornano in Svizzera e percepiscono prestazioni di aiuto sociale.
  2. Le autorità amministrative cantonali e comunali, nonché eccezionalmente quelle federali, comunicano gratuitamente agli organi competenti dell’assicurazione sociale malattie, su richiesta scritta, i dati necessari al rilevamento degli assicurati secondo il capoverso 1.
  3. Al fine di adempiere i suoi compiti secondo la presente legge, l’UFSP può esigere dagli assicuratori i dati concernenti gli assicurati secondo il capoverso 1.

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