Torna alla legge

Art. 107

832.10LAMalFederal Act1 gen 1996Fonte originale
  1. La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
  2. Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. Esso può ridurre i termini previsti agli articoli 98 capoverso 1, 99 capoverso 1 e 100.

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 19961
art. 11 a 14, 18, 61 cpv. 4, 76 cpv. 4, 97 a 104, 107 cpv. 2: 1° giugno 1995

Footnotes

  1. Art. 1 dell’O del 12 apr. 1995 [RU 1995 1367].

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.