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Art. 17a

832.10LAMalFederal Act1 gen 1996Fonte originale
  1. L’istituzione comune (art. 18) esegue la compensazione dei rischi tra assicuratori in ogni singolo Cantone.
  2. Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione per la compensazione dei rischi. Tiene conto degli sforzi tesi a economizzare i costi e impedisce l’aumento della compensazione dei costi. Dopo aver sentito gli assicuratori, stabilisce gli indicatori di morbilità. Ogni indicatore supplementare va sottoposto a un’analisi dell’efficacia.
  3. Il Consiglio federale disciplina:
    1. la riscossione degli interessi di mora e il versamento di interessi rimunerativi;
    2. il risarcimento del danno;
    3. il termine scaduto il quale l’istituzione comune può rifiutare di ricalcolare la compensazione dei rischi.

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