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Art. 42a

832.10LAMalFederal Act1 gen 1996Fonte originale
  1. Il Consiglio federale può stabilire che ogni assicurato riceva una tessera d’assicurato per il periodo del suo assoggettamento all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Sulla tessera figurano il nome dell’assicurato e il numero AVS1.2
  2. La tessera dispone di un’interfaccia per l’utente ed è utilizzata per la fatturazione delle prestazioni secondo la presente legge. 2bis. ** La tessera può essere utilizzata come strumento d’identificazione ai sensi dell’articolo 7 capoverso 2 LCIP3.4
  3. Sentite le cerchie interessate, il Consiglio federale disciplina l’introduzione della tessera da parte degli assicuratori e gli standard tecnici da applicare.
  4. Con il consenso dell’assicurato, la tessera contiene dati personali che possono essere consultati elettronicamente dalle persone autorizzate a tal fine. Sentite le cerchie interessate, il Consiglio federale stabilisce l’estensione dei dati che possono essere memorizzati sulla tessera. Disciplina l’accesso ai dati e la loro elaborazione.

Footnotes

  1. Nuova espr. giusta l’all. n. 31 della LF del 18 dic. 2020 (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 758;FF 2019 6043). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.

  2. Nuovo testo del per. giusta l’all. n. 11 della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259;FF 2006 471).

  3. RS 816.1

  4. Introdotto dall’art. 25 della LF del 19 giu. 2015 sulla cartella informatizzata del paziente (RU 2017 2201;FF 2013 4559). Nuovo testo giusta la cifra II della LF del 15 mar. 2024 (Finanziamento transitorio, consenso, e accesso ai servizi di ricerca di dati), in vigore dal 1° ott. 2024 (RU 2024 458;FF 2023 2181).

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