Torna alla legge

Art. 54a

832.10LAMalFederal Act1 gen 1996Fonte originale
  1. Tenendo conto degli obiettivi stabiliti dal Consiglio federale in virtù dell’articolo 54, ogni Cantone può stabilire propri obiettivi quadriennali in materia di costi e di qualità.
  2. Prima di stabilire i propri obiettivi, il Cantone sente gli assicuratori, gli assicurati e i fornitori di prestazioni.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.