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Art. 56a

832.10LAMalFederal Act1 gen 1996Fonte originale
  1. L’assicuratore può informare l’assicurato in modo mirato in merito a prestazioni più economiche, a forme particolari di copertura assicurativa idonee e a misure di prevenzione.
  2. In occasione del primo contatto con l’assicurato, l’assicuratore gli comunica lo scopo delle informazioni mirate di cui al capoverso 1, indicandogli che la loro ricezione da parte sua è facoltativa e che può opporvisi in ogni momento.

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