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Art. 65a

832.10LAMalFederal Act1 gen 1996Fonte originale

I Cantoni accordano riduzioni dei premi ai seguenti assicurati di condizioni economiche modeste che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito:

  1. ai frontalieri e ai loro familiari;
  2. ai familiari dei dimoranti temporanei, dei dimoranti annuali e dei domiciliati;
  3. ai beneficiari di una prestazione dell’assicurazione svizzera contro la disoccupazione e ai loro familiari.

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