832.102OAMalFederal Council Ordinance1 gen 1996Fonte originale
Dopo la presentazione dei crediti degli assicuratori secondo l’articolo 36b capoverso 2 secondo periodo, l’istituzione comune calcola a quanto ammonta il contributo che ogni Cantone deve assumersi della quotaparte cantonale di cui all’articolo 49a capoverso 3bissecondo periodo LAMal e lo riscuote da ciascun Cantone. Per il calcolo della popolazione residente dei Cantoni sono determinanti le cifre dell’ultimo censimento della popolazione residente permanente media effettuato dall’Ufficio federale di statistica.
Dopo aver ricevuto i pagamenti dei Cantoni, l’istituzione comune salda i crediti degli assicuratori.
I Cantoni sostengono, in proporzione alla loro popolazione residente, i costi dei compiti assegnati all’istituzione comune secondo il presente articolo.
Il Consiglio di fondazione dell’istituzione comune emana un regolamento per l’attuazione unitaria della ripartizione della quotaparte cantonale tra Cantoni. Prima di adottarlo consulta i Cantoni e gli assicuratori.
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