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Art. 37d

832.102OAMalFederal Council Ordinance1 gen 1996Fonte originale
  1. La Commissione federale delle prestazioni generali e delle questioni fondamentali consiglia il DFI riguardo alla designazione delle prestazioni secondo l’articolo 33 e alla definizione delle disposizioni secondo gli articoli 36 capoverso 1, 77k e 104a capoverso 4, nonché riguardo alla valutazione di questioni fondamentali nell’assicurazione malattie tenendo conto degli aspetti etici nell’ambito della designazione delle prestazioni.1
  2. La Commissione federale delle prestazioni generali e delle questioni fondamentali ha segnatamente i compiti seguenti:
    1. definizione di principi nel campo delle prestazioni, esame ed elaborazione di proposte di disposizioni d’ordinanza sui principi da osservare nel campo delle prestazioni;
    2. determinazione di principi per garantire la protezione dei dati e degli interessi degli assicurati nell’ambito della designazione delle prestazioni nell’assicurazione malattie;
    3. elaborazione di criteri per la valutazione delle prestazioni secondo l’articolo 33 capoverso 3 LAMal e l’articolo 70.
  3. La Commissione federale delle prestazioni generali e delle questioni fondamentali si compone di 18 membri, di cui:
    1. quattro medici, tra cui un rappresentante della medicina complementare;
    2. un rappresentante degli ospedali;
    3. un farmacista, che rappresenta contemporaneamente anche la Commissione dei medicamenti;
    4. due rappresentanti degli assicuratori malattie;
    5. due rappresentanti dei medici di fiducia;
    6. due rappresentanti degli assicurati;
    7. un rappresentante dei Cantoni;
    8. un rappresentante della Commissione delle analisi, dei mezzi e degli apparecchi;
    9. un docente di analisi di laboratorio (perito scientifico);
    10. due rappresentanti dell’etica medica;
    11. un rappresentante dell’industria della tecnica medica.2

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 152).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I n. 2.10 dell’O del 9 nov. 2011 (verifica delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227).

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