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Art. 37f

832.102OAMalFederal Council Ordinance1 gen 1996Fonte originale
  1. La Commissione federale delle analisi, dei mezzi e degli apparecchi consiglia il DFI in merito alla stesura dell’elenco delle analisi ai sensi dell’articolo 34, in merito alla valutazione e alla determinazione dell’importo della rimunerazione dei mezzi e degli apparecchi di cui all’articolo 33 lettera e, nonché in merito alla definizione delle disposizioni che attengono al proprio ambito ai sensi degli articoli 36 capoverso 1, 75, 77 capoverso 4 e 104a capoverso 4.1
  2. Essa si compone di 16 membri, di cui:2
    1. due docenti in analisi di laboratorio (periti scientifici);
    2. un medico;
    3. un farmacista;
    4. due rappresentanti dei laboratori;
    5. due rappresentanti degli assicuratori malattie;
    6. un rappresentante dei medici di fiducia;
    7. due rappresentanti degli assicurati;
    8. un rappresentante dell’industria degli apparecchi e dei prodotti diagnostici;
    9. un rappresentante dei centri di consegna dei mezzi e degli apparecchi;
    10. due rappresentanti dei fabbricanti e dei distributori di mezzi e di apparecchi;
    11. 3 un rappresentante del personale infermieristico, delle organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio e delle case di cura.4

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 giu. 2021, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2021 346).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 giu. 2021, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2021 346).

  3. Introdotta dalla cifra I dell’O del 4 giu. 2021, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2021 346).

  4. Nuovo testo giusta la cifra I n. 2.10 dell’O del 9 nov. 2011 (verifica delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227).

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