Torna alla legge

Art. 39

832.102OAMalFederal Council Ordinance1 gen 1996Fonte originale
  1. Gli istituti che dispensano cure ambulatoriali effettuate da medici sono autorizzati se adempiono le condizioni seguenti, oltre a quelle previste dall’articolo 37 capoversi 2 e 3 LAMal:
    1. fornire le loro prestazioni facendo ricorso a medici che adempiono le condizioni dell’articolo 38 capoverso 1 lettere a e b;
    2. dimostrare che adempiono i requisiti di qualità definiti nell’articolo 58g .
  2. Sono fatte salve le limitazioni cantonali relative al numero di medici autorizzati (art. 55a LAMal).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.