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Art. 42

832.102OAMalFederal Council Ordinance1 gen 1996Fonte originale

I dentisti sono autorizzati per le prestazioni ai sensi dell’articolo 31 LAMal se adempiono le seguenti condizioni:

  1. disporre di un’autorizzazione cantonale a esercitare la professione di dentista conformemente all’articolo 34 LPMed1;
  2. aver esercitato per tre anni un’attività pratica presso un gabinetto dentistico o un istituto dentistico;
  3. dimostrare che adempiono i requisiti di qualità definiti nell’articolo 58g .

Footnotes

  1. RS 811.11

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