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Art. 44

832.102OAMalFederal Council Ordinance1 gen 1996Fonte originale
  1. I chiropratici sono autorizzati se adempiono le seguenti condizioni:
    1. disporre di un’autorizzazione cantonale a esercitare la professione di chiropratico conformemente all’articolo 34 LPMed1;
    2. dimostrare che adempiono i requisiti di qualità definiti nell’articolo 58g .2
  2. .3
  3. Sono fatte salve le disposizioni relative all’applicazione di radiazioni ionizzanti in chiropratica, segnatamente l’articolo 182 capoverso 1 lettera d dell’ordinanza del 26 aprile 20174sulla radioprotezione nonché le relative disposizioni d’esecuzione del Dipartimento federale dell’interno.5

Footnotes

  1. RS 811.11

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 439).

  3. Abrogato dall’art. 17 dell’O del 27 giu. 2007 sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l’esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie, con effetto dal 1° set. 2007 (RU 2007 4055).

  4. RS 814.501

  5. Nuovo testo giusta l’all. 11 n. 7 dell’O del 26 apr. 2017 sulla radioprotezione, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4261).

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