Le levatrici sono autorizzate se adempiono le seguenti condizioni:
1. presso una levatrice autorizzata conformemente alla presente ordinanza,
2. nel reparto d’ostetricia di un ospedale, sotto la direzione di una levatrice che adempie le condizioni di autorizzazione stabilite nella presente ordinanza, o
3. in un’organizzazione di levatrici, sotto la direzione di una levatrice che adempie le condizioni di autorizzazione stabilite nella presente ordinanza;
c. dimostrare che adempiono i requisiti di qualità definiti nell’articolo 58g.
RS 811.21 ↩
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