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Art. 45

832.102OAMalFederal Council Ordinance1 gen 1996Fonte originale

Le levatrici sono autorizzate se adempiono le seguenti condizioni:

  1. disporre di un’autorizzazione cantonale a esercitare la professione di levatrice concessa conformemente all’articolo 11 della legge federale del 30 settembre 20161sulle professioni sanitarie (LPSan) o riconosciuta conformemente all’articolo 34 capoverso 1 LPSan;
  2. avere esercitato per due anni un’attività pratica:

1. presso una levatrice autorizzata conformemente alla presente ordinanza,

2. nel reparto d’ostetricia di un ospedale, sotto la direzione di una levatrice che adempie le condizioni di autorizzazione stabilite nella presente ordinanza, o

3. in un’organizzazione di levatrici, sotto la direzione di una levatrice che adempie le condizioni di autorizzazione stabilite nella presente ordinanza;

c. dimostrare che adempiono i requisiti di qualità definiti nell’articolo 58g.

Footnotes

  1. RS 811.21

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