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Art. 52

832.102OAMalFederal Council Ordinance1 gen 1996Fonte originale

Le organizzazioni di fisioterapia sono autorizzate se adempiono le seguenti condizioni:

  1. essere autorizzate ai sensi della legislazione del Cantone nel quale esercitano la loro attività;
  2. avere delimitato il loro campo d’attività in relazione al luogo e all’orario degli interventi, alle prestazioni fornite e ai pazienti ai quali forniscono le prestazioni;
  3. fornire le loro prestazioni facendo ricorso a personale che adempie le condizioni dell’articolo 47 lettere a e b;
  4. disporre delle attrezzature necessarie alla fornitura delle prestazioni;
  5. dimostrare che adempiono i requisiti di qualità definiti nell’articolo 58g .

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