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Art. 61

832.102OAMalFederal Council Ordinance1 gen 1996Fonte originale
  1. All’UFSP possono essere sottoposte proposte d’ammissione di analisi nell’elenco delle analisi.
  2. L’UFSP esamina la proposta e la sottopone alla commissione competente. Per l’esame, può appellarsi a periti esterni. Può, di sua iniziativa oppure sentita la commissione competente, subordinare l’ammissione di un’analisi ad esami suppletivi.
  3. Le analisi iscritte nell’elenco delle analisi vanno radiate se non soddisfano più le condizioni d’ammissione.

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