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Art. 65dquater

832.102OAMalFederal Council Ordinance1 gen 1996Fonte originale
  1. Il riesame secondo l’articolo 65d capoverso 1 di un preparato con principio attivo noto che non figura come generico nell’elenco delle specialità si fonda sulle disposizioni relative alla valutazione dell’economicità di cui all’articolo 65c ter.
  2. Un preparato con principio attivo noto secondo l’articolo 65c ter capoverso 3 è considerato economico se il suo prezzo di fabbrica per la consegna:
    1. non supera il prezzo di fabbrica per la consegna del generico praticato il 1° dicembre dell’anno del riesame; oppure
    2. non supera i prezzi medi di fabbrica per la consegna dei generici con la stessa composizione di principi attivi praticati il 1° dicembre dell’anno del riesame.

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