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Art. 77a

832.102OAMalFederal Council Ordinance1 gen 1996Fonte originale
  1. Il Consiglio federale nomina la presidenza e gli altri membri della Commissione federale per la qualità.
  2. La Commissione è composta di 15 membri, di cui:
    1. quattro persone rappresentano i fornitori di prestazioni, una delle quali gli ospedali, una i medici e una gli infermieri;
    2. due persone rappresentano i Cantoni;
    3. due persone rappresentano gli assicuratori;
    4. due persone rappresentano gli assicurati e le organizzazioni di pazienti;
    5. cinque persone rappresentano il campo scientifico.
  3. I membri della Commissione devono disporre di elevate competenze specialistiche nell’ambito della qualità della fornitura delle prestazioni, di ampie conoscenze nella gestione della qualità nonché di buone conoscenze del sistema sanitario e delle assicurazioni sociali svizzero.
  4. Per esaminare temi che riguardano cerchie non rappresentate nella Commissione occorre fare appello a esperti.
  5. La segreteria sottostà alla presidenza della Commissione dal punto di vista specialistico e all’UFSP da quello amministrativo. 5bis. La Commissione coordina i suoi lavori con quelli della Commissione federale per il monitoraggio dei costi e della qualità nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.1
  6. La Commissione redige ogni anno un rapporto all’attenzione del Consiglio federale e lo pubblica in forma appropriata.
  7. Pubblica i suoi regolamenti e rapporti come pure i documenti legati ai compiti che le sono stati attribuiti secondo l’articolo 58c LAMal.

Footnotes

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 26 nov. 2025 (Obiettivi in materia di costi e di qualità), in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 834).

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