Se un assicurato ha diritto a prestazioni dell’assicurazione militare e dell’assicurazione contro gli infortuni, ogni assicuratore versa le rendite, l’indennità per menomazione dell’integrità e l’assegno per grandi invalidi, nonché – in deroga all’articolo 65 lettera a LPGA1– le spese funerarie in proporzione alla parte a suo carico rispetto all’intero danno. Tutte le altre prestazioni sono assunte esclusivamente dall’assicuratore tenuto direttamente a prestazioni secondo la legislazione applicabile.
Il Consiglio federale può prevedere deroghe ed emanare disposizioni speciali sull’obbligo di fornire prestazioni in caso di ricadute, di lesioni degli organi geminati e di pneumoconiosi. Esso può disciplinare il coordinamento dell’indennità giornaliera.