Gli assicuratori di cui all’articolo 68 capoverso 1 lettera a e la cassa suppletiva costituiscono un’associazione secondo le disposizioni del Codice civile^1^per garantire il finanziamento a lungo termine delle indennità di rincaro (art. 34) per l’assicurazione infortuni professionali e non professionali. L’adesione all’associazione è obbligatoria per tutti gli assicuratori autorizzati ai sensi dell’articolo 68 capoverso 1 lettera a e per la cassa suppletiva.
I membri dell’associazione sono obbligati a costituire dotazioni supplementari distinte al fine di finanziare le indennità di rincaro.
Le dotazioni supplementari distinte sono finanziate da:
eccedenze d’interesse sui capitali di copertura delle rendite;
quote degli interessi su dotazioni supplementari per le prestazioni corrisposte a invalidi e superstiti;
quote degli interessi su dotazioni supplementari per le spese di cura e le indennità giornaliere;
pagamenti compensativi tra i membri;
utili da interessi sulle dotazioni supplementari distinte; e
premi supplementari per le indennità di rincaro non coperte da eccedenze d’interesse.
L’associazione fissa mediante decisione per tutti i membri quote unitarie degli interessi maturati sulle dotazioni supplementari nonché premi supplementari unitari per indennità di rincaro non coperte ai sensi dell’articolo 92 capoverso 1. I premi supplementari sono prelevati nel caso in cui le eccedenze positive di interessi, le quote supplementari di interessi e gli utili da interessi sulle dotazioni distinte non siano sufficienti a garantire il finanziamento delle indennità di rincaro capitalizzate concesse.
Se alla fine di un anno contabile il saldo delle dotazioni distinte di uno o più membri è negativo, l’associazione fissa i necessari pagamenti compensativi tra i membri. In questo caso i membri con un saldo positivo devono corrispondere i pagamenti compensativi secondo le modalità disciplinate negli statuti dell’associazione e nel regolamento amministrativo.
I dettagli sono disciplinati negli statuti e nel regolamento amministrativo dell’associazione. Gli statuti e il regolamento amministrativo necessitano dell’approvazione del Consiglio federale.
In caso di mancata costituzione dell’associazione, il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni.