832.202OAINFFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
L’INSAI è incaricata dell’esecuzione dell’aiuto reciproco in materia di prestazioni nell’assicurazione contro gli infortuni conformemente agli obblighi assunti dalla Svizzera in campo internazionale.
Due terzi dei costi inerenti l’aiuto reciproco in materia di prestazioni sono assunti dall’INSAI e un terzo dagli assicuratori designati all’articolo 68 della legge.
La Confederazione assume gli interessi del prefinanziamento di prestazioni accordate a titolo dell’aiuto reciproco.
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